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EMERGENZA COVID-19: PROROGA STATO DI EMERGENZA E REGOLE SU UTILIZZO MASCHERINE ALL'APERTO

Pubblicata il 08/10/2020

Nel nuovo decreto-legge approvato dal Governo, viene prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021 e regolamentato l'utilizzo delle mascherine protettive all’aperto

La Camera dei Deputati, in data 7 ottobre 2020, ha approvato la risoluzione sulle comunicazioni del Ministro Speranza sulla proroga dello stato di emergenza sanitaria causa Covid-19 e il Governo, di conseguenza, ha approvato - nel CdM n.66 successivo - un nuovo decreto-legge di proroga dei termini che fa slittare la fine dello stato di emergenza dal 15 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021 e con essa la durata di tutta la normativa emergenziale di contrasto alla pandemia (decreti legge n.19, n.33 e n. 83/2020).

Tra DPCM e decreto-legge

Il DPCM con le misure specifiche slitterà di una settimana, ma il Governo è riuscito ugualmente ad evitare la scadenza della mezzanotte del 7 ottobre 2020 (dead-line originale dell'ultimo DPCM del 7 settembre 2020 sul tema), approvando - nel Consiglio dei Ministri n. 66/2020 - una sorta di decreto-legge 'ponte' che proroga fino al 15 ottobre  le misure dell'ultimo DPCM e contestualmente:

  • proroga lo stato di emergenza sanitaria al 31 gennaio 2021 (e con esso la possibilità, fino a tale data, di emanare DPCM sul tema);
  • definisce le nuove regole per l'utilizzo delle mascherine protettive all'aperto.

Mascherine all'aperto: ecco come funzionerà

Si dispone l'obbligo di avere sempre con sé, al di fuori della propria abitazione, dispositivi di protezione individuale, con possibilità di prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo anche all’aperto allorché si sia in prossimità di altre persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli anti-contagio previsti per specifiche attività economiche e produttive, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi dai detti obblighi:

  1. i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva o motoria;
  2. i bambini di età inferiore ai sei anni;
  3. i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

Le Regioni potranno solo inasprire le disposizioni statali

Un'altra novità di rilievo riguarda il rapporto Stato-Regioni per quel che riguarda le misure restrittive. Nel decreto infatti si dispone che i governatori regionali potranno in autonomia introdurre solo disposizioni più restrittive rispetto alle misure di contenimento decise dal Governo. Se vorranno allargare, invece, occorrerà ottenere il parere conforme del Comitato tecnico scientifico (CTS).

Atre proroghe

Oltre alle disposizioni legislative già prorogate al 15 ottobre 2020 dal decreto legge n. 83/2020 (norme su lavoro agile, congedi, sospensione dei termini di accertamento e notifica delle sanzioni) slittano al 31 gennaio 2021 anche i poteri commissariali dei sindaci in materia di edilizia scolastica, l'esenzione da garanzia per le domande di finanziamenti agevolati per le esportazioni e l'internazionalizzazione, nonché le norme sul deposito telematico degli atti giudiziari, sulle udienze in videoconferenza nei giudizi civili e penali e sui colloqui, sempre in videocall, con imputati e condannati detenuti in carcere.

App Immuni

Infine, il DL introduce anche norme volte a garantire la continuità del sistema di allerta realizzato attraverso la app Immuni che consente il tracciamento delle persone entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi al Covid-19. Nello specifico:

  • si consente l'integrazione della app Immuni con le piattaforme analoghe utilizzate da altri paesi UE;
  • l'utilizzo di Immuni il relativo trattamento dei dati personali slittano al al 31 dicembre 2021.

Le multe

Ricordiamo, infine, che al momento vanno da 400 euro a 1000 euro le multe per chi non rispetti le limitazioni imposte dalle regole anti contagio. Chi ha contratto il Covid ma non rispetta la quarantena può incorrere in una sanzione penale con l'arresto da 3 a 18 mesi, oltre che in un'ammenda da 500 a 5.000 euro.


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